Anche nel procedimento di separazione l'assegno di mantenimento può escludersi in caso di autosufficienza economica dell'altro coniuge. Corte d'Appello di Roma 5 dicembre 2017
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In un procedimento di separazione personale dei coniugi veniva posto a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie pari a €1400. Le circostanze di fatto versate in atti rappresentavano un matrimonio contratto in età avanzata, quando entrambi i coniugi avevano già una carriera lavorativa consolidata, tanto che provvedevano autonomamente e con agio alle esigenze dei rispettivi figli nati da precedenti unioni. Il predetto provvedimento veniva dunque reclamato in Corte D'Appello, la quale emetteva l'ordinanza in oggetto. La Corte D'Appello di Roma accoglie il principio, anche in sede di separazione, in base al quale se ciascuno dei coniugi è in grado di provvedere alla propria autosufficienza economica, nessun assegno di mantenimento è dovuto, non applicandosi in questo caso il criterio del tenore di vista goduto in costanza di matrimonio.
autore: Fossati Cesare
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