
La liquidazione delle spese di patrocinio può avvenire anche a procedimento definito. Tribunale di Firenze, 1^ ottobre 2017
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La legge 208/2015 ha introdotto una modifica al testo unico spese di giustizia che ha come scopo quello di accelerare la liquidazione dei compensi: "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta si riferisce".La norma aveva creato due interpretazioni giurisprudenziali opposte, taluni deducendo la decadenza dalla possibilità di chiedere la liquidazione se quest'ultima fosse intervenuta successivamente alla emissione del provvedimento di chiusura del procedimento.Per altri dalla norma non può ricavarsi decadenza alcuna ed al difensore non è preclusa la domanda anche dopo l'emissione del provvedimento giudiziario.A questo indirizzo aderisce il giudice fiorentino, affermando che la ratio della modifica al t.u. spese di giustizia è quella di un giudizio concentrato e spedito, ciò che esige che non si moltiplichino le fasi e i procedimenti, bensì che si addivenga rapidamente ad una definizione del compenso da parte del giudice del merito.
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