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Va tutelata la riservatezza dell'individuo. Le prove del comportamento fedifrago non sono ammissibili nel giudizio di separazione. Tribunale di Larino, sent. del 9 agosto 2017 n° 398.

Sabato, 17 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Merito
Tribunale di Larino, sent. del 9 agosto 2017 n° 398. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale del merito, analizzando la richiesta di separazione fra coniugi, ha raffrontato tutti gli aspetti delle condotte dei due, che ritenevano entrambi fosse divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, però per diverse motivazioni. L'uomo si sentiva trascurato e lamentava che la donna avesse fatto prelievi smodati ed ingiustificati dal conto corrente approvvigionato solo dalle proprie rimesse, la donna affermava di aver scoperto i comportamenti fedifraghi dell'uomo, trovati sull'hard disk del marito, e ne chiedeva l'ammissione come prove a sostegno della propria tesi. La frattura nella coppia però, secondo il Tribunale era già avvenuta, anche prima dei tradimenti del marito, che quindi non ne avevano costituito la causa. Viene dunque pronunciata la separazione, ma non viene accolta la domanda di addebito al marito nè viene corrisposta alla moglie la somma da essa richiesta a titolo di risarcimento del danno endofamiliare pari a 300.000 €. Negato l'utilizzo nel processo di materiale fotografico e video delle condotte libertine dell'uomo, a tutela della sua riservatezza, poichè contenute in dispositivi riservati, anche se utilizzati anche dalla moglie.

autore: Zadnik Francesca