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L'impianto del regolamento specializzazioni mantiene validità, restano da definire alcune incongruenze. Consiglio di Stato, 28 novembre 2017

Martedì, 28 Novembre 2017
Giurisprudenza | Avvocato
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5575 del 28 novembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Anche secondo il Consiglio di Stato il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, conserva la sua legittimità di fondo.
Nello specifico tuttavia la normativa regolamentare necessita di una rivisitazione con riferimento ad alcune criticità evidenziate dai ricorrenti nel I grado del giudizio amministrativo.
Resta anzitutto valido il criterio del doppio canale per l'acquisizione del titolo.
E' confermata la piena legittimità quanto alla prima modalità di acquisizione del titolo, attribuito attraverso la frequenza di un percorso formativo almeno biennale e la positiva attestazione dell'esito favorevole con il superamento di prove scritte e orali.
L'altra modalità indicata dal regolamento, costituita dalla comprovata esperienza nel settore di specializzazione, subordinata alla sussistenza e alla verifica di determinati requisiti, rispetto alla quale il CNF si era limitato a prevedere un mero colloquio, è ritenuta troppo generica e fonte di eccessiva discrezionalità in capo all'organo al quale è affidato il compito (lo stesso CNF).
Confermata dalla IV sezione del Consiglio di Stato l'irragionevolezza nella scelta adottata quanto alle singole materie di specializzazione.

autore: Fossati Cesare