Per la pubblicazione di foto dei minori sui social network occorre il consenso di entrambi i genitori - Tribunale di Mantova 19 settembre 2017
Due genitori concludevano un accordo volto a regolamentare i rapporti personali ed economici fra di loro relativi ai due figli minori. Nell'accordo la madre espressamente si obbligava a non postare foto dei figli sui social network ed a rimuovere quelle già esistenti. L'impegno assunto non veniva rispettato ed il padre ricorreva ex art. 337 quinquies c.c. Il Tribunale rileva l'obbligo assunto dalla madre e mette in evidenza come tale comportamento integri violazione della norma di cui all'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine) e del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176. Sottolinea anche la insita pericolosità per i minori di tale condotta e, forse sulla base anche di altri elementi non noti, addirittura conclude per ordinare una indagine sulla capacità genitoriale dei genitori, oltre al divieto di prosecuzione della condotta in oggetto.
editor: Fossati Cesare
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