Anche il genitore separato può chiedere al giudice l'ottemperanza del contributo al mantenimento delle figlie da parte dell'ex marito obbligato. Tribunale di Caltanissetta, sent. del 19 giugno 2017 n° 289
Una ex moglie aveva chiesto ed ottenuto che il Tribunale competente emanasse atto di precetto avverso il proprio ex marito, obbligato al contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni che vivevano con lei, ma che era stato inadempiente a tale impegno.
Contro l'intimazione di pagamento il padre/marito presentava
opposizione, eccependo che il precetto era nullo perché l'ordinanza
presidenziale era stata spedita in forma esecutiva in favore della madre
e non delle figlie; il che, secondo il ricorrente, determinava la
violazione dell'articolo 475, comma 2, del Codice di procedura civile,
che consente tale spedizione «soltanto alla parte a favore della quale
fu pronunciato il provvedimento».
Il Tribunale di Caltanissetta invece, perseguendo un indirizzo già seguito da una parte della giurisprudenza, ribadisce che il genitore è titolare di una legittimazione concorrente «a rivendicare e
a ricevere l'assegno»; legittimazione che si blocca «nel momento in cui
cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il
pagamento dell'assegno».
editor: Zadnik Francesca
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