Il riconoscimento del figlio è conseguenza diretta della sentenza che tiene luogo del mancato consenso della madre. Trib. Roma 26 maggio 2017
Nel costituirsi la madre non contestava la paternità del ricorrente bensì eccepiva la sua inadeguatezza,
inaffidabilità, aggressività e violenza verbale nonché il disinteresse
mostrato nel corso della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.La sentenza resa ex art. 250 c.c. non si limita alla autorizzazione al riconoscimento ma è sostitutiva del riconoscimento di talché produce immediatamente l'effetto dell'annotazione della paternità nell'atto di nascita.
editor: Fossati Cesare
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