Il riconoscimento del figlio è conseguenza diretta della sentenza che tiene luogo del mancato consenso della madre. Trib. Roma 26 maggio 2017
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Nel costituirsi la madre non contestava la paternità del ricorrente bensì eccepiva la sua inadeguatezza,
inaffidabilità, aggressività e violenza verbale nonché il disinteresse
mostrato nel corso della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.La sentenza resa ex art. 250 c.c. non si limita alla autorizzazione al riconoscimento ma è sostitutiva del riconoscimento di talché produce immediatamente l'effetto dell'annotazione della paternità nell'atto di nascita.
autore: Fossati Cesare
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