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Pubblico e privato nel bilanciamento di valori nelle condizioni per l'accertamento di paternità. Cass. 28 marzo 2017 n. 7960

Corte di Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2017 n. 7960 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente censura l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento della paternità ex art. 270 c.c. per contrasto con il rispetto dei diritti della personalità del genitore e la certezza dei rapporti familiari.
L'uomo sarebbe così esposto anche a distanza di molti anni al rischio di azioni senza limiti temporali.
La norma rende poi illimitate anche le richieste economiche conseguenti all'accertamento della paternità.
Per la Corte, il valore perseguito dal legislatore della riforma del 1975 è stato di assicurare un'ampia tutela ai figli nati fuori dal matrimonio. In tale prospettiva, la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce del superamento della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento sia mancato, ma solo che è stato operato, nel caso concreto, rendendo recessiva l'aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell'identità personale del figlio.
Stante il carattere scientifico degli accertamenti in questione, anche il riferimento alle esigenze per il padre di reperire per tempo elementi di prova o di conservare ricordi diventa inutiliter dato.
L'azione per il recupero del mantenimento pregresso attiene a diritti disponibili e pertanto richiede la domanda di parte, mentre con riferimento al periodo successivo alla domanda di accertamento sussiste il potere del giudice di disporre d'ufficio i provvedimenti opportuni per il mantenimento del minore ex art. 277 c.c.
Fondata la questione del mancato rilievo del matrimonio dell'avente diritto al mantenimento quale fatto estintivo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

autore: Fossati Cesare