Il Tribunale ordinario si dichiara incompetente se le domande risultano già pendenti nanti il Tribunale dei Minorenni. Tribunale di Milano, decreto 9 marzo 2017.
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Pur sussistendo la pendenza di un procedimento ex art. 330/333 c.c avanti al Tribunale dei Minorenni di Milano in fase di consulenza tecnica di ufficio, una donna chiedeva in via di urgenza che fosse il Tribunale Ordinario "a definire gli aspetti qualificanti dei rapporti giuridici fra la stessa, l'ex compagno B B e la loro bambina. Si costituiva l'ex compagno, chiedendo in via principale la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto, stante la pendenza del giudizio ex art. 330 c.c avanti al Tribunale dei Minorenni di Milano con condanna della parte ex art. 96 c.p.c e, in via subordinata, in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente. Il Tribunale ordinario avallava tale ultima richiesta, ritenendo che, la domanda ex art. 316 c.c proposta, in applicazione dei criteri interpretativi dell'art. 38 disp. att. c.c, non possa in alcun modo far venir meno la competenza dell'Ufficio minorile correttamente adito per primo e deve qualificarsi come mera "azione di disturbo", come tale sanzionabile ex art 96 cpc, per € 2700,00.= oltre il pagamento delle spese di giudizio.
autore: Zadnik Francesca
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