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Ascolto del minore non è mero passaggio formale del procedimento ma elemento sostanziale e rilevante delle scelte del minore. Corte di Cassazione, sentenza 18846 del 26 settembre 2016

Venerdì, 7 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 18846 del 26 settembre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia necessario ricorrere all'ascolto del minore, tale strumento va considerato appieno nella sua interezza e non va esperito esclusivamente come passaggio formale e propedeutico al raggiungimento della decisione finale.
Una madre, contrariamente alle disposizioni del tribunale, protraeva sine die il periodo di vacanza della figlia, in custodia al padre negli Stati Uniti, presso di sè in Italia. La bambina infatti, dichiarava di non voler tornare dal padre.
Il padre agiva pertanto contro l'ex moglie attivando le tutele per i casi di sottrazione internazionale di minore.
La donna però adduceva le motivazioni insite nell'art 13 della Convenzione dell Aja, (fondati rischi per il minore di pericoli fisici o psichici o di trovarsi in situazioni intollerabili). Il padre negava tali rischi, ma ammetteva problemi di alcoolismo, parafilia, pornografia e sfruttamento della prostituzione.
L'oggettiva sussistenza di problematiche del padre quali alcolismo, sfruttamento della prostituzione (reato per il quale l'uomo avrebbe di lì a breve dovuto scontare una condanna in carcere di almeno sei mesi), la decisa opposizione della bambina al rientro col padre, nonchè i noti comportamenti abusanti dell'uomo nei confronti dell'altra figlia, hanno fatto si che la Suprema Corte considerasse appieno le dichiarazioni della minore come frutto di consapevole volontà e che ritenessero le stesse come meritevoli di ulteriori indagini e verifiche.

autore: Zadnik Francesca