Per l'individuazione del quantum dell'assegno di mantenimento rilevano tutti i beni, anche quelli accantonati come risparmi. Tribunale di Trento. Sent. 19 aprile 2016 n. 394. Presidente Dott. Roberto Beghini.

Giovedì, 28 Luglio 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Trento. Sentenza 19 aprile 2016 n. 394. Presidente Dott. Beghini. Tribunale di Trento. Sentenza 19 aprile 2016 n. 394. Presidente Dott. Beghini.

Per individuare correttamente il valore dell'assegno di mantenimento alla moglie va valutato non già il solo reddito oggetto dell'ultima dichiarazione fiscale disponibile del marito, ma la media dei redditi degli ultimi cinque anni, costituisce un arco di tempo ragionevole per limitare l'effetto della variabilità tipica dei redditi da attività d'impresa e anche di eventuali strategie elusive in funzione del presente giudizio.
I mezzi di cui attualmente dispone la moglie nel caso di specie, valuta il tribunale, non risultano tali da consentirle di godere di un tenore di vita analogo a quello che avrebbe potuto avere in caso di prosecuzione della convivenza coniugale, dovendo questo essere individuato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche della coppia (che nel caso di specie era di apprezzabile entità ove si tenga conto della consistenza del pregresso patrimonio immobiliare del ricorrente, delle sue entrate annuali e dei beni donati ai figli), e quindi considerando tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
 In sostanza, venendo in rilievo sul punto in questione il tenore di vita riferibile alla fascia socio - economica consona alle rilevanti potenzialità economiche dei coniugi (secondo diffuso orientamento giurisprudenziale non va, infatti, considerato quello eventualmente all'insegna del risparmio in concreto goduto dalla coppia, ritenendosi quindi irrilevante che prima della separazione il richiedente l'assegno abbia tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita inferiore rispetto a quello possibile o anche concordato particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui), ed essendo nel caso di specie evidente l'inadeguatezza delle attuali risorse finanziarie della Ag. in relazione al detto termine di riferimento, nonché il divario tra i mezzi a disposizione di ciascun coniuge, viene ritenuta fondata in punto di an la domanda della convenuta.
Considerato poi, da un lato, che, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti e che, stando a quanto consta, la convenuta tuttora risiede nella casa coniugale, sicché non è gravata da oneri di locazione; e tenuto conto, dall'altro, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla Ag. al benessere familiare, del regime fiscale relativo all'assegno di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il collegio ritiene congruo quantificare il contributo in € 850,00.=

editor: Zadnik Francesca