Migliore la scelta del tutore per la protezione a 360 gradi del soggetto fragile. Tribunale di Savona. Sent. 512/2016.
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Viene pronunciata la dichiarazione di interdizione nei confronti di un soggetto fragile e affetto da patologia certificata quale "grave deficit cognitivo", non in grado di svolgere alcuna attività in autonomia nè di provvedere a se stesso o di assumere decisioni per le quali sia necessario a livello terapeutico, assumere un consenso informato.
Solo il tutore infatti può, perchè
espressamente codificato, decidere sulla
collocazione abitativa del tutelato e disporre del "potere" di decidere
un percorso sanitario o terapeutico anche contro la volontà dello
stesso.
La figura del tutore ex art. 357 cc, debitamente confrontata con gli altri istituti giuridici per la tutela dei soggetti fragili come il curatore o l'amministratore di sostegno, è ritenuta pertanto la più idonea per il caso di specie.
editor: Zadnik Francesca
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