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Ai fini della rettificazione di sesso non è necessario l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari. Tribunale di Savona, 30 marzo 2016

Venerdì, 8 Luglio 2016
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito
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L'attribuzione di sesso avviene con l'atto della nascita. Il sesso anagrafico coincide per lo più con il sesso biologico. Vi sono casi nei quali ciò non corrisponde. Transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere.
Con la legge 164 del 14.04.1982 il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso, trascurando tutti gli altri. 
La legge non la dovuta attenzione alla realtà del transessualismo, ma si preoccupa della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di "intervenute modificazioni" può essere riscontrato in una fase successiva.
E' necessaria una rilettura evolutiva e personalistica della legge n. 164 del 1982 nel solco della pronuncia della Corte costituzionale 24 maggio 1995, n 161.
Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto nonché ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è.
Peraltro la riattribuzione di sesso attraverso intervento chirurgico necessita spesso di tempistiche non ben definite, sicuramente non immediate, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto esteriore - ma soprattutto rispetto al vissuto identitario - e i documenti anagrafici comporta sia uno stato di sofferenza interiore, sia un reale impedimento a potersi vivere e progettare nella realtà con la dovuta serenità.
Pertanto ai fini della rettificazione di sesso non è necessario l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari.
In questo senso da ultimo anche Corte di Cassazione n. 15138/2015 e Corte Costituzionale n. 221/2015.


autore: Fossati Cesare