L'erede non ha titolo a proseguire il giudizio per la dichiarazione di nullità del matrimonio cattolico.
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Il Tribunale di Milano nega agli eredi l'azione di impugnazione del matrimonio iure hereditario, così motivando:"Il codice civile individua, in modo tassativo, i legittimati all' impugnazione del matrimonio, in ragione della loro peculiare posizione. Quando queste persone legittimate sono i soli coniugi, la morte di uno di loro estingue il diritto di azione che resta perō recuperabile dagli eredi ai sensi dell'art. 127 c.c. nel caso di processo pendente, in virtų di successione nel rapporto controverso. Ciō nondimeno, nel caso in cui gli eredi abbiano ab origine un interesse diretto riconosciuto dalla legge, che li munisce di legittimazione jure proprio alla impugnazione caducatoria, non è invocabile l'art. 127 c.c. Si è così affermato, negli scritti di Dottrina, che l''art. 127 c.c. conserva la rubrica intrasmissibilitā dell''azione perché gli eredi, in generale – se non sono espressamente compresi tra i legittimati ad agire – non possono, iure hereditario, promuovere la nullitā del matrimonio.
editor: Zadnik Francesca
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