Preferibile la nomina di un amministratore di sostegno all'affidamento condiviso del figlio maggiorenne gravemente disabile. Tribunale di Treviso 1 aprile 2016.
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Per il Tribunale di Treviso, seppur la disciplina dedicata ai figli maggiorenni portatori di handicap grave non detta alcun coordinamento con la disciplina dettata in tema di amministrazione di sostegno e, pių in generale, con gli altri istituti vigenti nel nostro ordinamento, posti a tutela delle persone incapaci, l''equiparazione è indubbio che sia stata stabilita con evidente intento protettivo verso tali soggetti e deve, pertanto, ritenersi operi indipendentemente da eventuali iniziative giudiziali per la declaratoria di interdizione o inabilitazione o per l''accesso all''amministrazione di sostegno.
"Pertanto la possibilitā di disporre l'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave che, come nel caso di specie, non sia giā stato destinatario di una misura a tutela degli incapaci, consentirebbe, soprattutto nel caso di provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti, di colmare un vulnus di tutela del soggetto debole nelle more fra la maggiore etā e l'attivazione da parte dei soggetti preposti dello strumento dell'amministrazione di sostegno (ovvero della tutela o della curatela).
Infine, un'interpretazione logica e coordinata dei due commi dell'art. 337 septies cod. civ.
indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso espressamente estendere in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti le sole statuizioni di ordine
economico previste per i figli minori Cfr. Cass. 1146/2007, secondo cui persiste in capo ai genitori l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne, allorquando questi, ancorché impiegato in una regolare attivitā lavorativa, sia portatore di handicap e non sia, per questo, in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute.
(art. 337 septies, comma primo, cod. civ.), mentre il riferimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave sia stato appositamente effettuato dal comma secondo mediante l'utilizzo della locuzione "si applicano integralmente", al fine di estendere tale rinvio non solo alle disposizioni di carattere economica bensė anche a quelle relative all'assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale č collocato il figlio."
editor: Zadnik Francesca
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