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Preferibile la nomina di un amministratore di sostegno all'affidamento condiviso del figlio maggiorenne gravemente disabile. Tribunale di Treviso 1 aprile 2016.

Giovedì, 5 Maggio 2016
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
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Per il Tribunale di Treviso, seppur la disciplina dedicata ai figli maggiorenni portatori di handicap grave non detta alcun coordinamento con la disciplina dettata in tema di amministrazione di sostegno e, pių in generale, con gli altri istituti vigenti nel nostro ordinamento, posti a tutela delle persone incapaci, l''equiparazione è indubbio che sia stata stabilita con evidente intento protettivo verso tali soggetti e deve, pertanto, ritenersi operi indipendentemente da eventuali iniziative giudiziali per la declaratoria di interdizione o inabilitazione o per l''accesso all''amministrazione di sostegno.
"Pertanto la possibilitā di disporre l'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave che, come nel caso di specie, non sia giā stato destinatario di una misura a tutela  degli  incapaci,  consentirebbe,  soprattutto  nel  caso  di  provvedimenti  presidenziali provvisori  ed  urgenti,  di  colmare un vulnus di tutela del soggetto debole nelle more fra la maggiore  etā  e  l'attivazione da    parte    dei    soggetti    preposti    dello    strumento dell'amministrazione  di  sostegno  (ovvero  della  tutela  o  della  curatela). 
Infine, un'interpretazione  logica  e  coordinata  dei  due  commi  dell'art.  337 septies cod.  civ.
indurrebbe a  ritenere  che il  legislatore abbia inteso  espressamente  estendere  in  favore  dei figli   maggiorenni   non   economicamente   indipendenti   le   sole   statuizioni   di   ordine
economico previste per i figli minori Cfr. Cass. 1146/2007, secondo cui persiste in capo ai genitori l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne, allorquando questi, ancorché impiegato in una regolare attivitā lavorativa, sia portatore di handicap e non sia, per questo, in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute.
(art. 337 septies, comma primo, cod. civ.), mentre il riferimento  ai  figli  maggiorenni  portatori  di  handicap grave sia  stato  appositamente effettuato   dal   comma   secondo mediante  l'utilizzo  della  locuzione  "si   applicano integralmente", al fine di estendere tale rinvio  non  solo  alle  disposizioni  di  carattere economica bensė anche a quelle relative all'assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale č collocato il figlio."

editor: Zadnik Francesca