Figlia maggiorenne non ha titolo per richiedere al padre gli arretrati per il mantenimento non versati. Tribunale di Palermo. Sentenza del 22 gennaio 2016.
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Figlia maggiorenne. Contribuzione al suo mantenimento sancita in sede di accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Mancato versamento di parte consistente degli assegni di mantenimento da parte del padre. Atto di precetto nei confronti del padre per il recupero di dette somme. Opposizione al precetto da parte del padre. Accoglimento delle motivazioni attoree addotte in sede di opposizione. La convenuta, infatti, minorenne all'epoca dell'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,divenuta maggiorenne e quindi astrattamente titolare del diritto al mantenimento diretto nei confronti del genitore con lei non convivente, non risulta avere mai conseguito alcun titolo esecutivo nei riguardi del padre. Il diritto al contributo nei confronti dell'altro genitore (eventualmente da corrispondere direttamente nelle mani del figlio) potrà venire meno soltanto qualora il figlio maggiorenne stesso inizi un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente.
autore: Zadnik Francesca
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