In caso di mancata indicazione dei presupposti per la fissazione dell'assegno di mantenimento, nulla è disposto in merito. Tribunale di Alessandria 15 10 2015.
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Nel caso di specie, anche in considerazione della giovane età della ricorrente, 25 anni, la cui capacità lavorativa non veniva messa in discussione, non veniva disposto alcun provvedimento in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento, non ritenendo il giudice che fosse stata data alcuna prova, da parte della ricorrente stessa, del proprio stato di bisogno e dello status economico mantenuto in costanza di matrimonio.
Mancando tali parametri di riferimento, il giudice ometteva pertanto ogni indicazione in merito.
editor: Francesca Zadnik
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