Immigrazione e diritto all'unità familiare. Richiesto il requisito di un danno permanente, effettivo, concreto, grave. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 10 settembre 2015 n. 17942.
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La Corte suprema di legittimità,
ammette il ricorso, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione,
avverso il decreto con il quale la Corte d'Appello, sezione minori,
decide in ordine alla domanda finalizzata ad entrare o
a permanere temporaneamente sul territorio nazionale,
proposta dal cittadino extracomunitario
(ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998,
vigente in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione),
per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne.
Nel caso di specie, il danno che viene ritenuto passibile dal minore,
a seguito del diniego dell'autorizzazione a permanere sul territorio italiano,
è carente delle caratteristiche di
effettività, concretezza e gravità richiesti dalla giurisprudenza.
Altresì pare delineato come "danno permanente" e non
limitato ad un tempo determinato e temporaneo,
pertanto esso è incompatibile con la natura stessa dell'autorizzazione ridetta.
Non è ravvisabile la violazione del diritto all'unità familiare,
sancito dagli artt. 28 d.lgs. 286/1998,
8 CEDU e 3, 7, 9,10 della Convenzione di New York, ratificata con l. 176/1991,
poichè, lo stesso, non si configura nel nostro ordinamento
come diritto assoluto, bensì può legittimamente essere limitato,
per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare
con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema
di ingresso e soggiorno degli stranieri (cfr. Corte Cost., ord. n. 286 del 2001).
Nel caso di specie, tale diritto non viene comunque leso,
poiché, come ha osservato la Corte, il minore ha la possibilità di
seguire il genitore ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), d.lgs. 286/1998.
Non ravvisabile pare nemmeno la violazione dell'art 19 del d.lgs. 286/1998,
in relazione agli artt. 9 e seguenti della Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
ratificata con l. 176/1991, poichè,l'allontanamento e la separazione dalla madre, non comportano
alcuna espulsione indiretta del minore, il quale, eventualmente, può trovare collocazione
presso altri familiari regolarmente residenti nel territorio nazionale.
autore: Francesca Zadnik
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