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Il diritto del coniuge divorziato alla percentuale di trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge sorge se il diritto al trattamento di fine rapporto matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2003, n. 19309

- Diritto dell'ex coniuge -
Ai sensi dell'articolo 12 bis della legge 898/1970, il diritto alla quota dell'indennità di fine lavoro sorge anche se l'indennità stessa matura prima della sentenza di divorzio, ma la maturazione deve avvenire in un momento in cui tale sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che, se l'anzianità anzidetta matura anteriormente a siffatto momento, la medesima non dà diritto ad alcuna quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei canoni fissati dall'ordinamento, i diversi principi che regolano la situazione e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario delle stesse.

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