Il diritto del coniuge divorziato alla percentuale di trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge sorge se il diritto al trattamento di fine rapporto matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2003, n. 19309
Mercoledì, 17 Dicembre 2003
Giurisprudenza
| Trattamento di fine rapporto di lavoro
| Legittimità
| Merito
-
Diritto dell'ex coniuge -
Ai sensi dell'articolo 12 bis della legge 898/1970, il diritto alla
quota dell'indennità di fine lavoro sorge anche se l'indennità stessa matura prima della sentenza di
divorzio, ma la maturazione deve avvenire in un momento in cui tale sentenza può produrre i suoi
effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che,
se l'anzianità anzidetta matura anteriormente a siffatto momento, la medesima non dà diritto ad alcuna
quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei canoni fissati dall'ordinamento, i diversi principi
che regolano la situazione e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni
patrimoniali da parte del destinatario delle stesse.
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