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Il diritto alla percezione di una quota di TFR spetta se l'indennità matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427

- Diritto dell'ex coniuge -
L'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970 (introdotto dall'articolo 16 della legge n. 74 del 1987) nella parte in cui attribuisce al coniuge cui è stato riconosciuto l'assegno di divorzio il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove la domanda introduttiva del giudizio di divorzio risulti proposta nel 1990 e che l'indennità in questione è maturata nel 1993, anteriormente alla sentenza di divorzio, correttamente il giudice del merito attribuisce, all'altro coniuge il diritto al godimento di una quota di tale indennità.

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