Il diritto alla percezione di una quota di TFR spetta se l'indennità matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427
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Diritto dell'ex coniuge -
L'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970 (introdotto
dall'articolo 16 della legge n. 74 del 1987) nella parte in cui attribuisce al coniuge cui è stato
riconosciuto l'assegno di divorzio il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto, anche nel
caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, deve essere interpretato nel
senso che il diritto alla quota sorge al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche
prima della sentenza di divorzio. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove la domanda introduttiva
del giudizio di divorzio risulti proposta nel 1990 e che l'indennità in questione è maturata nel 1993,
anteriormente alla sentenza di divorzio, correttamente il giudice del merito attribuisce, all'altro
coniuge il diritto al godimento di una quota di tale indennità.
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