Anche dopo le modifiche operate dalla legge 218/1995 sopravvive il regolamento di giurisdizione nei confronti dello straniero. - Cass. sez. unite, 7 marzo 2005, n. 4807
- Regolamento di giurisdizione -
Il regolamento preventivo di
giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o no della
giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, senza che vi osti la circostanza che
l'art. 37 c.p.c. – così come modificato dall'art. 73 l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto
internazionale privato, che ne ha abrogato il comma 2 – menzioni il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario nei soli confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, giacché il
rinvio recettizio operato dall'art. 41 c.p.c. all'art. 37 c.p.c. per la determinazione del campo di
applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche all'art. 11 legge n.
218, cit., che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice
italiano.
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