La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi di espulsione. - Cass. sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3622
-
Espulsione -
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 19 comma 2 lett. c) d.lg. n. 286
del 1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione della straniera coniugata con un
cittadino italiano, non è applicabile, in via analogica, allo straniero convivente "more uxorio" con
un cittadino italiano, in quanto la norma, secondo l'interpretazione offertane dalla Corte
costituzionale (ordinanza 313/2000), risponde all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia e
riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è assente
nella convivenza "more uxorio", non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la famiglia
di fatto nella materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella
quale l'espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di escludere
facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori.
autore:
Martedì, 19 Marzo 2024
Vittima di maltrattamenti in famiglia in Nigeria. Possibile il riconoscimento della protezione ... |
Mercoledì, 14 Febbraio 2024
Stranieri. Riconosciuta la protezione speciale nel superiore interesse dell'unità familiare - Cass. ... |
Giovedì, 18 Gennaio 2024
Protezione sussidiaria per le donne vittime di violenza domestica - Corte di ... |
Martedì, 2 Gennaio 2024
Stranieri. I legami familiari di fatto costituiscono una causa ostativa all'espulsione? - ... |