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La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi di espulsione. - Cass. sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3622

Martedì, 24 Febbraio 2004
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità

- Espulsione -
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 19 comma 2 lett. c) d.lg. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione della straniera coniugata con un cittadino italiano, non è applicabile, in via analogica, allo straniero convivente "more uxorio" con un cittadino italiano, in quanto la norma, secondo l'interpretazione offertane dalla Corte costituzionale (ordinanza 313/2000), risponde all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è assente nella convivenza "more uxorio", non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la famiglia di fatto nella materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l'espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di escludere facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori.

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