Se le parti precisano le conclusioni per la sentenza non definitiva di divorzio il tribunale potrebbe anche emettere sentenza definitiva su tutto il resto. - Cass. sez. I, 24 marzo 2005 n. 6359
Giovedì, 24 Marzo 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Sentenza non definitiva -
Nel giudizio di
divorzio, il tribunale, ancorché le parti, nell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore,
abbiano chiesto fissarsi udienza di spedizione della causa in decisione solo in relazione alla domanda
di divorzio, può legittimamente pronunciare, senza che il relativo provvedimento sia inficiato da
nullità, sentenza non definitiva, con la quale, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, disponga l'affidamento del figlio minore a uno dei coniugi, regoli il diritto di
visita dell'altro e ponga a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento del minore
stesso, in quanto l'articolo 4, comma 9, della legge 898/1970 non esclude che il tribunale si
pronunci, in sede non definitiva, anche in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole,
tenuto anche conto che si tratta di provvedimenti che sono sottratti alla iniziativa e alla
disponibilità delle parti e sono rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche e possono
essere adottati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito.
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