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La mancanza di connessione tra più domande (separazione e restituzione somme) deve essere rilevata o eccepita entro la prima udienza di trattazione. - Cass. sez. I, 24 aprile 2007 n. 9915

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Proposta nei confronti dei coniugi, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 del Cpc, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 del Cpc, la trattazione unitaria delle cause, può essere rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 40, di talché non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda, esaminata e decisa nel merito in primo grado.

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