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Anche il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza di separazione o divorzio è soggetto al rito camerale. - Cass. sez. I, 20 luglio 2004, n. 13422

- Appello -
Per effetto del disposto dell'articolo 394, comma 1, del codice di procedura civile, secondo cui in sede di rinvio sì osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Suprema corte ha rinviato la causa, il giudizio conseguente alla cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d'appello in sede di impugnazione avverso la decisione resa dal giudice di primo grado in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, si deve svolgere con il rito camerale e, pertanto, va instaurato con ricorso, onde la tempestività della riassunzione di detto giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'articolo 392, comma 1, del Cpc deve essere riscontrato aiuto riguardo alla data del deposito di quel ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. La riassunzione del processo con atto di riassunzione, anziché con ricorso, non determina - in forza del principio della conversione degli alti viziati nella forma - l'inammissibilità del relativo giudizio qualora questo, oltre a essersi svolto nella sede sua propria, sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarità del procedimento camerale, ovvero quando, nei termini perentori fissati dalla legge, la citazione, indipendentemente dalla sua notificazione alle altre parti, sia stata depositata in cancelleria, potendo il rapporto processuale ritenersi tempestivamente instaurato solo se un simile deposito risulti intervenuto nella pendenza dei termini sopra menzionati.

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