Anche il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza di separazione o divorzio è soggetto al rito camerale. - Cass. sez. I, 20 luglio 2004, n. 13422
- Appello -
Per effetto del disposto dell'articolo 394, comma 1, del codice di
procedura civile, secondo cui in sede di rinvio sì osservano le norme stabilite per il procedimento
davanti al giudice al quale la Suprema corte ha rinviato la causa, il giudizio conseguente alla
cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d'appello in sede di impugnazione avverso la decisione
resa dal giudice di primo grado in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, si deve
svolgere con il rito camerale e, pertanto, va instaurato con ricorso, onde la tempestività della
riassunzione di detto giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'articolo 392, comma
1, del Cpc deve essere riscontrato aiuto riguardo alla data del deposito di quel ricorso nella
cancelleria del giudice del rinvio. La riassunzione del processo con atto di riassunzione, anziché con
ricorso, non determina - in forza del principio della conversione degli alti viziati nella forma -
l'inammissibilità del relativo giudizio qualora questo, oltre a essersi svolto nella sede sua propria,
sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarità del procedimento
camerale, ovvero quando, nei termini perentori fissati dalla legge, la citazione, indipendentemente
dalla sua notificazione alle altre parti, sia stata depositata in cancelleria, potendo il rapporto
processuale ritenersi tempestivamente instaurato solo se un simile deposito risulti intervenuto nella
pendenza dei termini sopra menzionati.
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