L'art. 65 della legge 218/1995 prevede un meccanismo complementare – rispetto a quello previsto nell'art. 64 – per il riconoscimento dei provvedimenti in materia di famiglia. - Cass. sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378

- Presupposti -
La disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come configurata dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto privato italiano n. 218/1995, non ha delineato un trattamento esclusivo e "differenziato" delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perciò anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti i tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione normativa. Rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi, all'art. 65, la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento – allargato, di per sé e questa volta, alla più generale categoria dei "provvedimenti" – riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità – il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della "non contrarietà all'ordine pubblico" e dell'avvenuto "rispetto dei diritti essenziali della difesa", esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i "provvedimenti" in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.

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