Il riparto della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite può tener conto della convivenza more uxorio del defunto con quest'ultimo che in via presuntiva può farsi decorrere dalla nascita del figlio. - Tribunale di Bari, 24 maggio 2005
- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
Nella determinazione della quota di
pensione di reversibilità, a fronte dell'elemento temporale costituito dalla durata legale del primo
matrimonio, può valorizzarsi, a fini equitativi ed in funzione correttiva del calcolo aritmetico,
l'elemento di una convivenza "more uxorio" che presuntivamente può farsi decorrere dalla nascita di un
figlio, avvenuta antecedentemente allo scioglimento del matrimonio (inoltre, nella specie, ai predetti
fini equitativi e comparativi, è stata considerata la situazione patrimoniale dei pretendenti).
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