Il mantenimento verso i figli può essere adempiuto con un trasferimento immobiliare. - Cass. sez. I, 21 febbraio 2006, n. 3747
- Trasferimenti
immobiliari -
L'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti,
può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio mediante un accordo,
formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli articoli 155, comma 7, e 158, comma 2,
e dell'articolo 711, comma 3, del Cc e degli articoli 4 comma 8, e 6, comma 9 della legge 898/1970, il
quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, o in concorso con essa, attribuisca
o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, e che tale accordo non
realizza una donazione, in quanto assolve a una funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di
mantenimento, ma costituisce applicazione del principio, stabilito dall'articolo 1322 del Cc, della
libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico. L'accordo, recepito e condizionato dal provvedimento di separazione o
di divorzio, non si limita in tal caso a determinare le concrete modalità della prestazione periodica
di mantenimento, ma comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della
proprietà dei beni che i genitori, o il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad
attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica
dall'articolo 2932 del Cc, è trasmissibile agli eredi del promittente, giacché trova il suo titolo non
già nella prestazione di mantenimento, che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da
attribuire, è convenzionalmente liquidata e sostituita dall'impegno negoziale, ma nell'accordo che
l'ha estinta.
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