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Il mantenimento verso i figli può essere adempiuto con un trasferimento immobiliare. - Cass. sez. I, 21 febbraio 2006, n. 3747

Martedì, 21 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Trasferimenti immobiliari -
L'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio mediante un accordo, formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli articoli 155, comma 7, e 158, comma 2, e dell'articolo 711, comma 3, del Cc e degli articoli 4 comma 8, e 6, comma 9 della legge 898/1970, il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, o in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve a una funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento, ma costituisce applicazione del principio, stabilito dall'articolo 1322 del Cc, della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'accordo, recepito e condizionato dal provvedimento di separazione o di divorzio, non si limita in tal caso a determinare le concrete modalità della prestazione periodica di mantenimento, ma comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, o il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall'articolo 2932 del Cc, è trasmissibile agli eredi del promittente, giacché trova il suo titolo non già nella prestazione di mantenimento, che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, è convenzionalmente liquidata e sostituita dall'impegno negoziale, ma nell'accordo che l'ha estinta.

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