La raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno. - Cass. sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975
- Figli maggiorenni -
Il diritto a percepire gli assegni di
mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenze passate in giudicato, può essere
modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista
dall'art. 710 C.P.C., con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta
autosufficienza del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in
mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno (Cass. 16 giugno 2000
n. 8235).
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