Il rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici è valutabile anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti. - Cass. sez. I, 24 marzo 2006, n. 6694
- Prova ematologica -
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della
paternità o della maternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche
costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.,
anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove
oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le
stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se
non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e
sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento (secondo l'espresso
disposto dell'ultimo comma dell'art. 269 c.c.), non esclude che il giudice possa desumere, appunto,
argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto
del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione
della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre,
globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
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