Qualora il presunto padre sia deceduto la prova della paternità naturale può legittimamente fondarsi sul rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad accertamenti immunoematologici. - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10051
- Prova ematologica -
Correttamente il giudice di merito, accertata l'esistenza di una relazione tra la madre e il
presunto padre naturale, ritiene raggiunta la prova della paternità naturale di questo, deceduto
anteriormente al giudizio, sulla base del rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad accertamenti
ematologici. Infatti anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre avrebbe potuto offrire, con
la prova del rapporto di parentela, elementi tali da contribuire al convincimento del giudice.
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