Il decesso della madre e del presunto padre naturale non è di ostacolo all'esperimento di prove ematologiche previa esumazione della salme. - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007
- Prova ematologica -
Va cassata la sentenza del giudice di
merito che in un giudizio di accertamento della paternità naturale non abbia disposto la consulenza
tecnica genetica diretta all'accertamento del rapporto di paternità naturale sul rilievo che
l'avvenuto decesso da diversi anni della madre e del presunto padre naturale renderebbero le relative
indagini oltre che dispendiose e difficoltose, quasi certamente insuscettibili di condurre a risultati
di relativa certezza, attesi i progressi della scienza biomedica e tenuto conto che il decesso del
presunto padre naturale nonché della madre non è di ostacolo all'esperimento di tale prova scientifica
previa esumazione delle salme.
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