Dal giudicato di disconoscimento non è più dovuto il mantenimento. - Cass. sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011
- Disconoscimento -
Qualora sia
stato accertato il difetto di paternità, la successiva richiesta di revoca dell'assegno di
mantenimento posto a carico del presunto padre retroagisce sino al passaggio in giudicato della
pronuncia ex art. 235 codice civile Questa naturale e del tutto peculiare retroattività della
pronuncia di revisione si giustifica in quanto l'intervenuto accertamento giudiziale dell'assenza di
qualsiasi reale rapporto di filiazione non può non rendere più che mai privo di giustificazione, sul
piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di
mantenimento fondata sull'insussistente qualità di figlio.
editor:
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