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Dal giudicato di disconoscimento non è più dovuto il mantenimento. - Cass. sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011

Mercoledì, 16 Aprile 2003
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Disconoscimento -
Qualora sia stato accertato il difetto di paternità, la successiva richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del presunto padre retroagisce sino al passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 codice civile Questa naturale e del tutto peculiare retroattività della pronuncia di revisione si giustifica in quanto l'intervenuto accertamento giudiziale dell'assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione non può non rendere più che mai privo di giustificazione, sul piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di mantenimento fondata sull'insussistente qualità di figlio.

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