Il termine di un anno per il marito per proporre l'azione di disconoscimento del figlio decorre in caso di adulterio dalla sua certa acquisizione, se posteriore alla nascita del figlio. - Cass. sez. I, 23 aprile 2003, n. 6477
- Disconoscimento -
Ai
sensi dell'art. 244 cod. civ., come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte
costituzionale, il termine annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità
decorre, in caso di adulterio, solo dal giorno della sua scoperta, se posteriore alla nascita del
figlio. Ai suddetti fini, per scoperta deve intendersi la certa acquisizione di conoscenza, e non il
mero sospetto, di un fatto non riducibile a mera infatuazione, relazione sentimentale ovvero anche
frequentazione della moglie con un altro uomo e rappresentato, invece, da una vera e propria
relazione, o da un incontro comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si
vuole disconoscere. Perché inizi a decorrere il termine annuale per la proposizione dell'azione di
disconoscimento della paternità, in caso di adulterio della moglie, è indispensabile la "scoperta" di
questo, senza che sia sufficiente un mero stato di dubbio, circa la infedeltà.
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