Solo raggiunta la prova dell'adulterio acquista rilevanza quella sulla incompatibilità genetica. - Cass, sez. I, 23 aprile 2004, n. 7747

Venerdì, 23 Aprile 2004
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- Disconoscimento -
In tema di azione disconoscimento della paternità l'articolo 235 del Cc consente di superare la presunzione legale di paternità del marito, nonostante l'eventuale prosecuzione della convivenza e dei rapporti intimi con la moglie se l'attore fornisca, in primo luogo, la prova dell'adulterio e. subordinatamente a questa, la dimostrazione dell'assunto di esclusione della paternità, mediante la prova di incompatibilità genetica o sanguigna o di altro fatto utile allo stesso scopo. Deriva, da quanto precede pertanto, che una volta raggiunta la prova dell'adulterio gli altri elementi acquisiti al giudizio, come le testimonianze e lo stesso rifiuto di sottoporsi a indagini per la ricerca delle compatibilità emato-genetiche devono essere valutati dal giudice del merito al fine di escludere o confermare la paternità, a prescindere dal fatto che per un lungo periodo di tempo, comprendente le epoche di concepimento dei figli, la donna, pur intrattenendo rapporti sessuali con altro uomo avesse continualo a convivere con il marito.

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