In caso di morte del presunto genitore l'azione per la dichiarazione di paternità maturale va proposta esclusivamente nei confronti dei suoi credi diretti e immediati e non di quelli indiretti. - Cass. sez. unite, 3 novembre 2005, n. 21287
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Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
Contraddittori necessari, passivamente
legittimati, in ordine alla azione per dichiarazione giudiziale di paternità naturale sono, ex
articolo 276 cod. civ., in caso di morte del genitore, esclusivamente i "suoi eredi", e non anche gli
credi degli credi di lui od altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario
all'accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a
tutela dei rispettivi interessi.
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