L'acquisto di titoli effettuato in comune e pro indiviso entra in comunione ordinaria. - Cass. sez. I, 10 settembre 2003, n. 13213
- Diritti di credito
-
L'acquisto di titoli del debito pubblico che due coniugi in regime di comunione legale
operano ciascuno a proprio nome, in comune e pro indiviso, ricevendone un titolo contestato, è
soggetto alla disciplina della comunione ordinaria, con la conseguenza che il singolo contitolare non
può disporne da solo per l'intero e costituirli in pegno.
autore:
Lunedì, 5 Dicembre 2022
L'acquisto esclusivo può essere contestato. Cass. sez. II, Ord. 29 novembre 2022, ... |
Martedì, 29 Novembre 2022
L'intervento adesivo del coniuge non acquirente non rileva come atto negoziale di ... |
Martedì, 22 Novembre 2022
Nessuna comunione tacita familiare tra i coniugi se il bene è stato ... |
Mercoledì, 29 Giugno 2022
I limiti delle domande e della fase sommaria presidenziale del giudizio di ... |