Il coniuge in comunione dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'immobile in comunione. - Cass. sez. I, 6 luglio 2004, n. 12313
- Amministrazione e responsabilità -
Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del
contratto, il coniuge in comunione legale dell'acquirente di un bene immobile è litisconsorte
necessario nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la revocatoria
fallimentare dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad
incidere necessariamente, e direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante
(il quale non è assimilabile ad un semplice avente causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo
d'altra parte ininfluente la natura personale, e non reale, dell'azione revocatoria, posto che, ai
fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto
dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie,
posto che nella comunione legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione
senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del contratto
di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto di acquisto) il
medesimo titolo di acquisto.
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