Il tribunale per i minorenni non deve disporre il reimpiego del prezzo dell'alienazione del fondo patrimoniale. - Tribunale per i minorenni di Perugia, 25 gennaio 2003
- Scioglimento -
In presenza di autorizzazione all'alienazione di un bene facente
parte del fondo patrimoniale, non può configurarsi un potere del giudice di disporre l'obbligo e le
modalità di reimpiego del prezzo: tale obbligo, infatti, già previsto nella precedente disciplina del
patrimonio familiare, non è stato riproposto dal legislatore della riforma, ad ulteriore testimonianza
del carattere innovativo ed originale dell'istituto del fondo patrimoniale.
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