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Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno deve avere una autonomia e una capacità, per quanto ridotte. - Tribunale di Torino, 22 maggio 2004

- Presupposti -
Il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno deve mantenere quanto meno in misura ridotta una propria autonomia e capacità, risultando da un lato, per il giudice, tener conto anche delle richieste formulate dallo stesso beneficiario, e dall'altro per l'amministratore informare il beneficiario dei diversi atti da compiere, raccogliendo il suo assenso e considerando nel proprio agire anche le aspirazioni di questi.La residua capacità del beneficiario (soggetto che dialoga con il proprio amministratore e con il giudice) non può essere compressa sino al punto che la manifestazione del consenso a trattamenti sanitari e terapeutici possa essere prestata dall'a.s., in totale sostituzione del beneficiario. Solo nell'ipotesi di interdizione è legittima la sostituzione nella prestazione del consenso informato, (ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Oviedo 4 aprile 1997, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145).

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