Accertamento giudiziale della paternità in caso di morte del presunto padre - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10051
Qualora il presunto padre sia deceduto la prova della
paternità naturale può legittimamente fondarsi sul rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad
accertamenti immunoematologici
Correttamente il giudice di merito, accertata l'esistenza di una
relazione tra la madre e il presunto padre naturale, ritiene raggiunta la prova della paternità
naturale di questo, deceduto anteriormente al giudizio, sulla base del rifiuto dei fratelli di lui a
sottoporsi ad accertamenti ematologici. Infatti anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre
avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela, elementi tali da contribuire al
convincimento del giudice.
autore:
Venerdì, 3 Maggio 2024
In assenza di conflitto di interessi nel procedimento ex art. 250 c.c. ... |
Venerdì, 26 Aprile 2024
Padre assente fin dalla nascita: sì al risarcimento del danno patito dal ... |
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Non c’è un favor per il patronimico. Tribunale di Brescia, Sez. III ... |
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Nel tardivo riconoscimento della paternità è esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre. ... |