Addebito e intollerabilità della convivenza. - Cass. sez. I, 23 maggio 2008, n. 13431
L'addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio,
essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata
ed in conseguenza di una situazione
La dichiarazione di addebito della separazione richiede la
prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un
nesso di causalità
fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840;
11 giugno 2005, n. 12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione
non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità
della convivenza (Cass. 28 aprile 2006, n. 9877). In particolare, quanto all'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, questa, secondo quanto statuito da questa Corte, rappresenta una violazione
particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare
l'addebito della separazione a carico del coniuge
responsabile, fermo restando che deve sussistere
il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una
crisi già irrimediabilmente in atto. Il relativo accertamento, peraltro, attenendo al
merito, è
incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.
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