Assegnazione della casa coniugale - Corte d'Appello di Lecce, Sez. II, Sent. 11 agosto 2026, n. 737

In virtù di quanto disposto dall’art. 337-septies c.c., il figlio maggiorenne portatore di handicap conserva il diritto di rimanere nella casa familiare, in ragione dell'interesse del figlio a conservare l'ambiente domestico

Martedì, 22 Settembre 2026
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Merito
Corte d'Appello Lecce, Sez. II, Sent. 11 agosto 2026 n. 737 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Condizioni di divorzio – Assegnazione della casa coniugale – Figlio portatore di handicap – Conservazione dell’ambiente domestico – Interesse del figlio

Rif. Leg. Art. 337-sexies, 337-septies c.c.

In virtù di quanto disposto dall’art. 337-septies c.c., il figlio maggiorenne portatore di handicap conserva il diritto di rimanere nella casa familiare, trovando ciò giustificazione nell'interesse del figlio a conservare l'ambiente domestico: lo strumento dell'assegnazione non può infatti rispondere a mere esigenze economiche o ritorsive del genitore non collocatario.
E così, essendo, nella fattispecie, il padre, collocatario del figlio sin dall'ordinanza provvisoria, confermata con la sentenza definitiva di separazione, e altresì gravato dall’onere del suo mantenimento, in difetto di prova da parte della madre di circostanze nuove, idonee a giustificare un provvedimento diverso, che comporterebbe, stante il diritto del figlio di rimanere nella casa familiare, che la madre diventi collocataria, ne va respinta la domanda, non rilevando, ai fini della decisione, l'impegno che ella avrebbe profuso negli anni per assistere il figlio, trattandosi di doveri propri dei genitori nei riguardi della prole.

editor: Fossati Cesare