Illecito endo-familiare ed esclusione del risarcimento - Trib. Ancona, Sez. I, sent. 16 luglio 2026 n. 1477

Lunedì, 21 Settembre 2026
Giurisprudenza | Merito | Illecito endofamiliare | Minori | Responsabilità Sezione Ondif di Ancona
Tribunale Ancona, Sez. I, sentenza 16 luglio 2026 n. 1477- Pres. Corinaldesi, Giud. Rel. Seccacini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità genitoriale, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale nei confronti della prole può integrare illecito endofamiliare risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. quando si traduca in una consapevole, grave e protratta sottrazione del genitore ai propri obblighi, tale da determinare la lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 30 Cost. Tuttavia, non ogni discontinuità o inadeguatezza nella relazione genitore-figlio assume rilievo risarcitorio, occorrendo la prova della condotta illecita, del danno-conseguenza e del nesso causale. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno endofamiliare ove le risultanze istruttorie, costituite in larga parte da dichiarazioni de relato actoris, non dimostrino un totale e prolungato abbandono morale e materiale del figlio, ma evidenzino una presenza paterna intermittente, pur irregolare e non pienamente adeguata, nonché l’assenza di specifiche ricadute pregiudizievoli sulla sfera personale, affettiva o psicologica del minore.


Responsabilità genitoriale - Violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale nei confronti della prole - Risarcimento del danno endofamiliare – Rif. Leg. artt. 2 e 30 Cost.; artt. 147, 315-bis, 316-bis, 2043, 2059, 2727, 2729 cod. civ.; artt. 213 e 473-bis.28 c.p.c.
 

editor: Cianciolo Valeria
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