Abusi edilizi e casa familiare: le esigenze abitative non legittimano la permanenza dell’immobile abusivo - Cons. giust. amm. Sicilia, sent. 3 giugno 2026 n. 359

Lunedì, 6 Luglio 2026
Giurisprudenza | Merito | Casa coniugale Sezione Ondif di Palermo
Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza 3 giugno 2026 n. 359 - Pres. Giovagnoli, Cons. Est. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia edilizia, il diniego di permesso di costruire in sanatoria e l’ordine di demolizione di opere abusive costituiscono atti vincolati, rispettivamente subordinati alla prova della doppia conformità urbanistica ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e conseguenti all’accertata assenza del prescritto titolo edilizio, sicché non richiedono una specifica comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia e l’interesse privato alla conservazione del manufatto. Le esigenze abitative del nucleo familiare, anche ove riferite alla maggiore fruibilità dell’immobile da parte di soggetto svantaggiato, non attribuiscono un diritto assoluto a mantenere o utilizzare un immobile abusivo quale casa familiare, dovendo prevalere la funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione e la tutela dell’assetto urbanistico violato.

I ricorrenti avevano impugnato il parere negativo sulla sanabilità di opere edilizie, il diniego di permesso di costruire in sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione adottati dal Comune di Ficarazzi. Le opere insistevano in zona agricola E1, in violazione dell’art. 39 delle N.T.A. del P.R.G. comunale e del divieto di usi extra-agricoli del lotto, sul quale ricadevano anche tubazioni di irrigazione. Il T.A.R. aveva respinto il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo adeguata la motivazione del diniego e non provata la doppia conformità urbanistica, mentre aveva accolto in parte il secondo ricorso per motivi aggiunti relativo alla sanzione pecuniaria. In appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto il gravame, dichiarandolo in larga parte inammissibile per difetto di specificità delle censure e, comunque, infondato quanto al rilievo attribuito alle esigenze abitative connesse alla casa familiare.
La destinazione dell’immobile a casa familiare è stata valorizzata dagli appellanti per sostenere la necessità di conservare gli ampliamenti realizzati, anche in ragione delle esigenze di maggiore fruibilità dell’abitazione da parte di un soggetto svantaggiato. Il giudice amministrativo ha tuttavia escluso che tale circostanza possa incidere sulla legittimità del diniego di sanatoria o dell’ordine di demolizione: la casa familiare non trasforma l’opera abusiva in bene giuridicamente intangibile e non consente di superare la mancanza della doppia conformità urbanistica né il carattere doveroso della repressione dell’abuso edilizio.

Casa familiare - Diritto all’abitazione - Esigenze abitative - Abusi edilizi - Permesso di costruire in sanatoria - Ordine di demolizione; opera abusiva - Rif. Leg. art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241; art. 39 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ficarazzi; artt. 24, 97 e 113 Cost.; artt. 101 e 112 c.p.c.; artt. 1, 2, 3, 39 e 101 c.p.a.; art. 1 Protocollo addizionale CEDU; art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

editor: Cianciolo Valeria