L’assegnazione della casa coniugale ha una finalità esclusivamente protettiva della prole. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22942

Martedì, 14 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Assegnazione della casa
apri il documento allegato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegnazione della casa familiare è esclusivamente funzionale alla tutela dell'interesse della prole e trova il proprio fondamento nell'esigenza di preservare, anche a seguito della crisi della coppia genitoriale, la continuità dell'ambiente domestico, ponendosi quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed alla formazione della personalità del minore.

Pertanto, l’istituto non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, né può essere utilizzata quale modalità indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole, essendo estranea alla relativa decisione qualsiasi ponderazione di interessi meramente economici che non si rifletta, in via immediata, sulla tutela della prole.

Nel caso di specie, il riferimento contenuto nella motivazione all'effetto di riequilibrio delle rispettive condizioni patrimoniali e alla possibilità per la madre di provvedere al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza presso di lei costituisce una considerazione accessoria e complementare ad una ratio decidendi, che è evidentemente improntata all'esigenza di assicurare alla minore la continuità del proprio ambiente di vita. Ne consegue l’inammissibilità della censura avanzata dal ricorrente che impropriamente invoca, attraverso una violazione di legge, una revisione nel merito, insindacabile in sede di legittimità.

Rif. Leg. Art. 337-sexies c.c.

Assegnazione della casa familiare – Continuità dell’ambiente domestico – Centro di affetti – Tutela della prole – Revisione nel merito - Inammissibilità

editor: Fossati Cesare