Il genitore escluso dalla vita del figlio va congruamente risarcito. Corte d’Appello di Roma, sent. 21 gennaio 2026

La nota di Federica Marciano di Scala alla seguente pagina

Venerdì, 3 Luglio 2026
Giurisprudenza | Responsabilità | Illecito endofamiliare | Merito Sezione Ondif di Roma
CdA Roma, est. Pagliari, sentenza 21.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va sanzionato l’atteggiamento della madre, già dichiarata decaduta dall’esercizio della responsabilità genitoriale, che, con la sua condotta ostruzionistica, ha condizionato il corretto svolgimento delle modalità di frequentazione del padre, con conseguente disagio e sofferenze al minore, configurandosi, nella fattispecie, un illecito endofamiliare sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 709-ter c.p.c. applicabile ratione temporis sulla base dell’inadempimento passato.

L’illecito endofamiliare infatti, ingenerato dalla violazione dei doveri connessi alla genitorialità, non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (es. artt. 330 ss. c.c.), ma, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. nel presupposto del più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., del figlio di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale.

L’art. 709-ter c.p.c. costituisce indice del riconoscimento normativo del diritto del minore a preservare la continuità del rapporto personale con entrambi i genitori anche nella crisi della famiglia. Trattandosi di lesione di un diritto a contenuto non patrimoniale, per la cui risarcibilità è stato elaborato in via giudiziale il c.d. “sistema tabellare” che ha assunto valenza para-normativa, in difetto di una tabella dedicata al danno da deprivazione del rapporto parentale, nella individuazione del quantum risarcitorio si deve mutuare (e adattare) quella da perdita del rapporto parentale e il danno va congruamente liquidato sulla base dei parametri resi disponibili dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in favore del genitore privato dell’esercizio della genitorialità.

 

Rif. Leg. Artt. 330 c.c., Artt. 709-ter, 473-bis.39 c.p.c. 

Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Comportamento ostruzionistico del genitore – Illecito endofamiliare – Risarcimento del danno – Danno da privazione del rapporto parentale - Criterio di liquidazione


*Si ringrazia l'avv. Fiorella D'Arpino per la segnalazione

editor: Fossati Cesare
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