L’illecito endofamiliare tra punitive damages e astreinte, di Federica Marciano di Scala
nota a Corte di Appello di Roma, Sez. Min., Sent. 21 gennaio 2026, Pres. Est. Dr.ssa A. Pagliari
Sommario: 1.– Il caso. 2.– Illeciti endofamiliari come categoria ampia. 3.– Tabelle di Milano e quantificazione del danno. 4. – Cenni ai “punitive damages” e al modello francese “astreinte”.
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1.- Il caso
L’iter giudiziario prende avvio nel 2013 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, a seguito della progressiva compromissione del rapporto tra il padre e il figlio minore. Nel corso del procedimento vengono disposti numerosi interventi dei Servizi sociali, attività di monitoraggio e ben quattro consulenze tecniche d’ufficio, tutte sostanzialmente convergenti nell’evidenziare un persistente comportamento materno ostativo alla ricostruzione della relazione padre-figlio. Nonostante i ripetuti provvedimenti adottati dal giudice per favorire la ripresa della frequentazione, tali tentativi risultavano sostanzialmente vanificati. Con decreto del 4 giugno 2021, il Tribunale per i Minorenni di Roma ritiene che il comportamento della madre abbia determinato un grave pregiudizio per il minore e dispone la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, il collocamento del figlio in una casa-famiglia, la sospensione temporanea dei rapporti tra madre e figlio e la nomina di un tutore. La decisione si fondava sull’accertamento dell’inidoneità della madre a garantire il corretto esercizio della responsabilità genitoriale e la tutela dell’interesse del minore alla continuità affettiva con il genitore non collocatario. La madre proponeva ricorso per Cassazione e la Prima Sezione civile, con la sentenza n. 13217 del 2021, censura il provvedimento nella parte in cui aveva fatto riferimento alla cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS) quale fondamento della declaratoria di decadenza. La Suprema Corte afferma che tale teoria è priva di adeguato riconoscimento scientifico e non può costituire la base di provvedimenti così incisivi sulla responsabilità genitoriale, precisando che il giudice deve invece fondare le proprie decisioni sull’accertamento concreto dei comportamenti tenuti dai genitori e del loro effettivo pregiudizio per il minore. La vicenda torna quindi all’esame della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9691 del 2022[1], la quale, pur ribadendo l’inutilizzabilità della PAS quale categoria scientifica di riferimento, osserva che i giudici di merito avevano comunque accertato in fatto come la madre avesse costantemente ostacolato la ripresa dei rapporti tra padre e figlio. La Suprema Corte evidenzia che il padre aveva potuto incontrare il figlio soltanto per poche ore nell’arco di molti anni e afferma che il diritto alla bigenitorialità non può ritenersi definitivamente compromesso, imponendo ai giudici di merito di verificare se fosse possibile un graduale recupero della relazione attraverso un adeguato sostegno psicologico rivolto sia al minore sia alla madre. In esecuzione del rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Roma, all’esito di una nuova istruttoria comprendente l’ascolto del minore, una nuova consulenza tecnica d’ufficio e il parere del Procuratore Generale, pronuncia il decreto n. 369 del 3-10 ottobre 2023. Con tale decisione revoca la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, ripristinandola limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione; revoca inoltre la tutela, conferma il collocamento del minore presso la madre, dispone l’affidamento ai Servizi Sociali per le decisioni più rilevanti e mantiene l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio. Nello stesso tempo pur riconoscendo che la madre abbia tenuto nel corso degli anni comportamenti ostativi alla ricostruzione del rapporto padre-figlio, respinge la domanda del padre volta ad ottenere la condanna della stessa ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. Il padre propone, quindi, un nuovo ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. Con ordinanza n. 29690 del 19 novembre 2024, la Prima Sezione civile accoglie il sesto motivo, ritenendo che la Corte d’Appello sia incorsa in una evidente contraddizione logica. La Suprema Corte osserva, infatti, che il giudice di merito aveva accertato in modo inequivoco l’atteggiamento ostruzionistico della madre, l’impedimento all’esercizio della bigenitorialità e il conseguente disagio arrecato al minore, ma aveva poi respinto la domanda di risarcimento proposta dal padre ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. Secondo la Cassazione tali accertamenti sono ormai coperti da giudicato interno e la Corte d’Appello dovrà limitarsi a riesaminare la domanda risarcitoria fondata sugli inadempimenti già definitivamente accertati, senza estendere il proprio esame ai comportamenti successivi.
Il padre riassume quindi il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla compromissione del rapporto con il figlio, nonché l’applicazione di misure coercitive e la condanna della madre alle spese. Quest’ultima si costituisce chiedendo il rigetto delle domande e sostenendo, tra l’altro, che il ricorso sarebbe fondato sulla teoria della PAS, mentre intervengono anche il Curatore speciale del minore e il Procuratore Generale.
Con il decreto del 21 gennaio 2026, la Corte d’Appello, in diversa composizione, delimita rigorosamente l’oggetto del giudizio di rinvio, affermando di essere vincolata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e di dover quindi limitare il proprio esame esclusivamente agli inadempimenti già accertati fino al decreto del 2023. Esclude pertanto sia la possibilità di acquisire nuove prove sui fatti successivi sia l’applicazione del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. e delle misure coercitive indirette previste dall’art. 614-bis c.p.c., ritenendo applicabile esclusivamente il previgente art. 709-ter c.p.c.
Nel merito, la Corte qualifica la condotta della madre come illecito endofamiliare, consistente nella reiterata violazione del diritto del padre e del figlio alla bigenitorialità, precisando che il fondamento della responsabilità non risiede nella teoria della PAS, bensì nei concreti comportamenti ostativi definitivamente accertati nel corso del lungo iter processuale. Ai fini della quantificazione del danno, il Collegio utilizza in via analogica le Tabelle Milanesi 2024, sul danno da perdita del rapporto parentale, adattandole alla diversa fattispecie della deprivazione del rapporto genitore-figlio. Dopo avere determinato un valore teorico di euro 312.880, la Corte applica una riduzione del cinquanta per cento, ritenendo che, pur essendo gravemente compromesso, il rapporto non possa considerarsi definitivamente irreversibile come nel caso della morte di un congiunto. Conseguentemente condanna la madre al pagamento in favore del padre della somma di euro 156.440, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, ponendo così fine, allo stato, a una complessa vicenda processuale protrattasi per oltre dodici anni.
2.- Illeciti endofamiliari come categoria ampia
Il principio per cui gli illeciti endofamiliari non rientrino in un numerus clausus attiene ad esigenze di natura pratica, ossia di adattamento del diritto alle emergenze sociali, trovando fondamento nell’art. 2043 c.c. che rende suscettibile di tutela risarcitoria qualunque fatto che, commesso per dolo o colpa, cagioni ad altri un ingiusto danno. La tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c., in questo senso, non assume mero valore deterrente, ma va inquadrata quale filtro giuridico in ordine alla qualificazione delle condotte violative all’interno della famiglia[2]. Il prudente discernimento del giudicante deve analizzare, quindi, la sussistenza dei requisiti della condotta del familiare violento, verificando se vi siano elementi tali da porsi in contrasto con i principi costituzionalmente sanciti e che, tra l’altro, sono armonizzati con le norme di diritto internazionale[3] In sostanza, l’articolo 2059 rappresenta il metodo di indagine e di setacciamento, mentre i valori costituzionali di diritto internazionale costituiscono le linee guida dell’iter giudiziario in questione.
3.- Tabelle di Milano e quantificazione del danno
Valore para-normativo[4], cui la Cassazione riconosce una valenza para-normativa per garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale, assumono le Tabelle di Milano che, a seguito della qualificazione ed individuazione della realtà e del grado di gravità del fatto illecito, concorrono a determinarne i criteri risarcitori. La quantificazione monetaria di questo danno si realizza attraverso un giudizio analogico e di adattamento equitativo (ex art. 1226 c.c.). Poiché tali matrici nascono originariamente per liquidare la perdita definitiva e irreversibile del rapporto parentale a seguito della morte di un congiunto, il giudice deve mutuarne i criteri oggettivi e il relativo sistema a punti – incentrato sull’età della vittima, sul grado di parentela e sulla convivenza – per poi operare una necessaria operazione di abbattimento proporzionale e personalizzazione del danno. Il risarcimento finale viene così rimodulato e parametrato non sulla base di un decesso, bensì sul fattore temporale, ossia sulla specifica durata e sulla gravità della condotta ostruzionistica che ha privato il genitore escluso della quotidianità e della crescita del figlio minore.
4.- Cenni ai “punitive damages” e al modello francese “astreinte”
In conclusione, l’evoluzione della responsabilità civile endofamiliare delinea un netto mutamento di paradigma, in cui lo storico scudo della solidarietà domestica cede definitivamente il passo alla tutela dei diritti inviolabili della persona. Superando la rigida logica del numerus clausus tramite la funzione selettiva dell’articolo 2059 c.c., la giurisprudenza ha trasformato il risarcimento del danno in un rimedio polifunzionale. L’applicazione analogica delle Tabelle di Milano[5] non risponde infatti a una mera logica riparatoria, ma assume i tratti tipici dei punitive damages (danni punitivi), volti a sanzionare la condotta ostruzionistica e a riaffermare la bigenitorialità come diritto soggettivo e assoluto del minore (art. 8 Conv. Edu). Questo sistema risarcitorio si salda infine con strumenti di coercizione indiretta pro futuro – mutuati sul modello francese dell’astreinte e tipizzati nell’articolo 709-ter c.p.c. – i quali impongono una sanzione pecuniaria per ogni ulteriore giorno di inottemperanza. In definitiva, l’atipicità dell’illecito endofamiliare si conferma come un’armatura flessibile, capace di penetrare le mura domestiche per proteggere la dignità costituzionale dei singoli e reprimere le forme più gravi di alienazione genitoriale.
[1] Sulla Cass. del 24 marzo 2022, n. 9691, si v. C. Ghionni, “Sull’illegittimità del richiamo alla cd. Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) per far venire meno la responsabilità genitoriale”, in Rivista Cammino diritto (2023), consultabile on-line.
[2] A tal proposito, cfr. Sentenze di San Martino, Cass. Sez. Unite, in particolare la n. 26972 dell’11 novembre 2008.
[3] In particolare, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU); artt. 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia di New York (1989), circa l’ormai consolidato diritto del minore a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori; l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza).
[4] Si v., Sentenza Amatucci del 27 giugno 2001, Cass. n. 12408.
[5] https://www.ordineavvocatimilano.it/it/tabelle-danno-non-patrimoniale/p286.
editor: Fossati Cesare
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