Danno da perdita del rapporto genitoriale: risarcibile il pregiudizio del figlio concepito ma non ancora nato al momento della morte del padre causata dall’illecito del terzo -Cass. Civ., Sez. III, ord. 27 giugno 2026 n. 22064

Giovedì, 2 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 giugno 2026 n. 22064 – Pres. Graziosi, Cons. Rel. Spaziani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità aquiliana, il figlio già concepito al momento della morte del padre naturale cagionata dall’illecito del terzo, e nato successivamente, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale, poiché la futura instaurazione della relazione padre-figlio costituisce conseguenza normale del concepimento e il rapporto affettivo, educativo e di cura tutelato dall’art. 315-bis c.c. integra una situazione soggettiva propria del figlio. La lesione del diritto al godimento del rapporto genitoriale, che si puntualizza nella sfera giuridica del nato, è causalmente riconducibile alla condotta illecita secondo il criterio della causalità adeguata, senza che assuma rilievo la questione della capacità giuridica del concepito; le conseguenze pregiudizievoli, morali e dinamico-relazionali, sono presunte in ragione della peculiarità del rapporto genitoriale e configurano danno diretto, non meramente riflesso o di rimbalzo, ancorché si manifestino in epoca successiva all’evento lesivo.

La vicenda riguarda la domanda risarcitoria proposta dalla moglie e dalla figlia di un uomo deceduto nel 2006 presso il pronto soccorso di un ospedale dell’ASL di Caserta, a causa di una patologia cardiaca non adeguatamente trattata.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’ASL e dei medici, liquidando anche alla figlia — non ancora nata al momento della morte del padre — il danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’appello, invece, aveva escluso tale voce di danno, ritenendo che, non essendo la minore ancora nata, non potesse configurarsi né un pregiudizio morale né un danno dinamico-relazionale.
La Cassazione accoglie il ricorso sul punto, affermando che il figlio già concepito al momento dell’illecito mortale del padre, anche se nato dopo il decesso, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale. La sentenza d’appello viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Responsabilità civile - Illecito aquiliano - Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale - Rapporto genitoriale - Figlio concepito - Nascita successiva all’illecito; morte del padre; causalità adeguata - Causalità giuridica - Danno diretto - Danno riflesso - Diritti del figlio - Presunzione del pregiudizio - Responsabilità sanitaria – Rif. Leg. artt. 99, 112, 91, 132 c.p.c.; artt. 1223, 147, 2043, 2059, 2935, 315-bis, 337-ter c.c.; artt. 2, 29, 30, 111 Cost.; art. 12 Convenzione EDU; art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

editor: Cianciolo Valeria
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